ANTIRICICLAGGIO, occhio alle pene
FISCO e LEGGI , IMMOBILIARE, MUTUI E IMMOBILIARE
scritto da Carlo Di Gennaro il 20-11-2015 00:19
Novità per gli obblighi derivanti dal controllo antiriciclaggio in capo ai professionisti.
Non più penale, ma multe molto pù alte per chi non è in regola.
Tra le varie norme depenalizzate dai due schemi di decreto legislativo, approvati venerdì scorso dal Governo, vi sono anche alcune fattispecie previste dalla normativa antiriciclaggio [1]. Per effetto delle modifiche, si passerà così dalle attuali sanzioni penali (punite solo con pene pecuniarie) a sanzioni di carattere amministrativo (pecuniarie anch´esse). Sono tre le condotte che vengono depenalizzate [1]: - Obblighi di identificazione della clientela per intermediari, professionisti e revisori. Tale obbligo, per i professionisti, scatta per esempio: a) quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15mila euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro; c) tutte le volte che l´operazione è di valore indeterminato o non determinabile. La sanzione penale prevista dall´attuale normativa prevede una multa da 2.600 a 13mila euro; con la depenalizzazione si passa invece ad una sanzione di tipo amministrativo che parte da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro. - Obblighi di registrazione: la norma sanziona la mancata, tardiva o incompleta effettuazione della registrazione e conservazione di tutta la documentazione e di tutte le informazioni, per i 10 anni previsti dalla legge, sulle operazioni interessate da parte di intermediari, professionisti, revisori e altri soggetti. In pratica viene imposta la conservazione della documentazione servita per la verifica e l´identificazione della clientela: i professionisti, in particolare, sono tenuti all´istituzione di un archivio digitale dentro il quale collocare i dati su cliente e operazione, entro 30 giorni dall´accettazione dell´incarico i dati. Attualmente la sanzione penale va da un minimo di 2.600 euro a un massimo di 13mila euro. Con la depenalizzazione si passerà ad una misura amministrativa tra 5mila e 30mila euro. - Obblighi di comunicazione: la norma sanziona il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati che fanno capo agli agenti di cambio, ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. In questo caso si passa dalla pena compresa tra un minimo di 2.600 e un massimo di 13mila euro ad una sanzione amministrativa tra 5mila e 30mila euro. Quali differenze Al di là della questione (forse puramente ideologica) del passaggio delle sanzioni dall´orbita penale a quella amministrativa, la misura del massimale degli importi risulta notevolmente aumentata fino a più del doppio degli importi attualmente previsti. Insomma, più che la fedina penale, si vuol colpire il portafoglio dei professionisti.
[1] D.lgs. n. 231/2007. [2] Art. 55 D.lgs. n. 231/2007
Non più penale, ma multe molto pù alte per chi non è in regola.
Tra le varie norme depenalizzate dai due schemi di decreto legislativo, approvati venerdì scorso dal Governo, vi sono anche alcune fattispecie previste dalla normativa antiriciclaggio [1]. Per effetto delle modifiche, si passerà così dalle attuali sanzioni penali (punite solo con pene pecuniarie) a sanzioni di carattere amministrativo (pecuniarie anch´esse). Sono tre le condotte che vengono depenalizzate [1]: - Obblighi di identificazione della clientela per intermediari, professionisti e revisori. Tale obbligo, per i professionisti, scatta per esempio: a) quando la prestazione professionale ha per oggetto mezzi di pagamento, beni o utilità di valore pari o superiore a 15mila euro; b) quando eseguono prestazioni professionali occasionali che comportano la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15mila euro; c) tutte le volte che l´operazione è di valore indeterminato o non determinabile. La sanzione penale prevista dall´attuale normativa prevede una multa da 2.600 a 13mila euro; con la depenalizzazione si passa invece ad una sanzione di tipo amministrativo che parte da un minimo di 5mila a un massimo di 30mila euro. - Obblighi di registrazione: la norma sanziona la mancata, tardiva o incompleta effettuazione della registrazione e conservazione di tutta la documentazione e di tutte le informazioni, per i 10 anni previsti dalla legge, sulle operazioni interessate da parte di intermediari, professionisti, revisori e altri soggetti. In pratica viene imposta la conservazione della documentazione servita per la verifica e l´identificazione della clientela: i professionisti, in particolare, sono tenuti all´istituzione di un archivio digitale dentro il quale collocare i dati su cliente e operazione, entro 30 giorni dall´accettazione dell´incarico i dati. Attualmente la sanzione penale va da un minimo di 2.600 euro a un massimo di 13mila euro. Con la depenalizzazione si passerà ad una misura amministrativa tra 5mila e 30mila euro. - Obblighi di comunicazione: la norma sanziona il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione dei dati che fanno capo agli agenti di cambio, ai mediatori creditizi e agli agenti in attività finanziaria. In questo caso si passa dalla pena compresa tra un minimo di 2.600 e un massimo di 13mila euro ad una sanzione amministrativa tra 5mila e 30mila euro. Quali differenze Al di là della questione (forse puramente ideologica) del passaggio delle sanzioni dall´orbita penale a quella amministrativa, la misura del massimale degli importi risulta notevolmente aumentata fino a più del doppio degli importi attualmente previsti. Insomma, più che la fedina penale, si vuol colpire il portafoglio dei professionisti.
[1] D.lgs. n. 231/2007. [2] Art. 55 D.lgs. n. 231/2007
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